Art. 1.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          «d-bis) per i procedimenti di cui agli articoli 11 e 11-bis, nei quali sono coinvolti i magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento»;

          b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che, secondo le norme del presente capo, sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza della corte di assise del medesimo distretto»;

          c) l'articolo 11-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al

 

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regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza della corte di assise»;

          d) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Se alcuni dei procedimenti connessi» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli nei quali sono parti magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento,».